Amministrazione Trasparente
TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO
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La partecipazione al Consiglio d’Istituto è elettiva, ma priva di qualsiasi retribuzione. Non è prevista la presentazione di alcun curriculum per essere eleggibili, né da parte della componente docenti, né per i genitori degli alunni che svolgono il compito di rappresentanza delle famiglie.
Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991 e dell’art. 8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 il consiglio di circolo o d’istituto:
Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:
- N. 8 rappresentanti del personale insegnante;
- N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- N. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- Il Dirigente scolastico.
Negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado e artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti a tre negli istituti con popolazione scolastica fino a 500 alunni e a quattro negli istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio rispettivamente 3 e 4 rappresentanti, eletti dagli studenti.
Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell’istituto.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psicopedagogici e di orientamento.
Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.
Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
Il consiglio di circolo o di istituto nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, una giunta esecutiva:
- È composta da un docente, da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e da due genitori.
- Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell’istituto, ed il capo dei servizi di segreteria (DSGA) che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
- Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
- I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
CONSIGLIO DI ISTITUTO COMPITI E FUNZIONI
Abbiamo visto il ruolo del CdI è legato alle funzioni di gestione e amministrazione dell'istituto, poteri decisionali dunque che sono disciplinati dalle normative.
Tutto ciò che viene deliberato all'interno del consiglio diventa un atto definitivo e impugnabile con ricorso al TAR o con ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
Nello specifico il Consiglio di Istituto svolge i seguenti compiti:
- Approvare il PTOF;
- Approvare il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo;
- Adottare il Regolamento di Istituto;
- Deliberare ed approvare la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici;
- Deliberare il calendario scolastico;
- Deliberare attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo;
- Promuovere rapporti, attività di collaborazione e scambio di esperienze con le altre scuole;
- Regolare l'uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni;
- Adottare iniziative dirette all'educazione della salute;
- Eleggere la Giunta Esecutiva;
LA GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva è un organo composto da due membri presenti di diritto che sono il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A. e da altri membri eletti ogni 3 anni, ovvero:
- un genitore;
- uno studente;
- un insegnante;
- e un membro del personale ATA;
La Giunta deve essere informata a dovere su tutte le esigenze della scuola e porsi al servizio del Consiglio.
Tra i suoi compiti rientra principalmente:
- preparare i lavori del consiglio;
- curare la corretta esecuzione delle delibere del consiglio;
Tuttavia al Consiglio di Istituto è riservato il diritto di poter integrare le sue indicazioni o prendere iniziative autonome.
Quando la giunta si riunisce è possibile invitare formalmente il Presidente del Consiglio d'Istituto.