Contributo Scolastico
Il contributo scolastico è così suddiviso:
- CONTRIBUTO DI BASE, € 110,00 come da nota MIUR n.312 del 2012 “obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse” quali: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, registro elettronico, pagelle scolastiche, certificati, dichiarazioni, manutenzione laboratori per informatica, attrezzature sportive di facile consumo, decoro della scuola, server e rete Wi-Fi, CIC e offerta sociale per il benessere psicofisico dell'adolescente .
- CONTRIBUTO VOLONTARIO, € 30,00 Realizzazione del PTOF e attività della scuola per ampliamento offerta formativa.
Le famiglie che hanno più figli iscritti verseranno, per il secondo figlio, solo il contributo di base.
Il contributo può essere deducibile ai fini fiscali, previa verifica della normativa fiscale vigente.
Tasse scolastiche e contributo scolastico: pagamenti, esoneri e rimborsi
Tasse e contributi
E’ opportuno attuare una distinzione tra le tasse scolastiche erariali, obbligatorie nell’ultimo biennio delle scuole secondarie superiori (dopo il compimento del sedicesimo anno di età e il conseguente assolvimento dell’obbligo scolastico) e contributi, scolastici, di natura volontaria e destinati all'arricchimento dell'offerta culturale e formativa degli alunni. Le tasse scolastiche erariali vanno pagate tramite il modello F24, codice TSC1 per le tasse di iscrizione e TSC2 per le tasse di frequenza.
Tasse scolastiche
A partire dall’anno scolastico 2006/2007, il principio dell’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione, previsto dall’art. 34 della Costituzione, è stato esteso dalla normativa attuale, fino a ricomprendere i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-
Conseguentemente, gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore entro l’assolvimento dell’obbligo scolastico, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali, a partire dall'anno scolastico 2006/2007.
L'impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200) prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma.
Tassa di iscrizione
è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario.
Tassa di frequenza
deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola.
Tassa di esame
deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 16.09.1954).
Si precisa che l’esame di qualifica professionale statale non è più sussistente, a seguito dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, recepito con Decreto Interministeriale 15 giugno 2010.
Tassa di diploma
la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. Per la tassa di diploma non è prevista la concessione di esonero per motivi di merito, ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie (circolare ministeriale 15.05.1987, n. 146).
Esonero dalle tasse scolastiche
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.
I limiti di reddito per il pagamento delle tasse scolastiche sono definiti annualmente con apposita nota del MIUR.
Contributo scolastico
In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi possono dunque essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. E’ pertanto illegittimo, e si configura come una violazione del dovere d’ufficio, subordinare l’iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo.
I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto.
Riferimenti normativi
- comma 622 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007): "resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226";
- nota ministeriale prot. 312 del 20/3/2012;
- nota ministeriale prot. 593 del 7/3/2013;
- combinato disposto dell'art. 1, comma 5, e dell'art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo 15 Aprile 2005, n. 76 e dell'art. 28 del Decreto Legislativo 17 Ottobre 2005, n. 226
Richiesta di rimborso tasse e contributi
Per richiedere il rimborso delle tasse nei casi in cui tale azione sia possibile (ad esempio, errore nell’effettuazione del versamento etc.) è necessario presentare relativa richiesta all’Agenzia delle Entrate, presso cui l’importo è stato versato.
Per quanto riguarda il contributo scolastico, essendo lo stesso volontario e deliberato autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche, in caso di trasferimento presso altro istituto esso può essere parzialmente rimborsato solo su decisione del Collegio docenti, presieduto dalla Dirigente scolastica.
I limiti di reddito per l’esonero delle tasse scolastiche sono indicati in apposita nota ministeriale.
Si ricorda che, per le studentesse e gli studenti valutati negativamente allo scrutinio finale del corrente anno scolastico, l’iscrizione vale per la classe frequentata con esito negativo, salva la facoltà dell’interessato di presentare domanda motivata di iscrizione ad altro corso o ad altro Istituto.